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Sez. L, Sentenza n. 3257 del 29/05/1985 (Rv. 440920 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIE DI LAVORO - RIASSUNZIONE CON RICORSO - NECESSITÀ - COSTITUZIONE DI UN NUOVO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE - PROSECUZIONE DEI PRECEDENTI GRADI DI MERITO - CONFIGURABILITÀ - SPECIFICA INDICAZIONE DEL "PETITUM" - IRRILEVANZA - CONTENUTO DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1985-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440920-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIE DI LAVORO - RIASSUNZIONE CON RICORSO - NECESSITÀ - COSTITUZIONE DI UN NUOVO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE - PROSECUZIONE DEI PRECEDENTI GRADI DI MERITO - CONFIGURABILITÀ - SPECIFICA INDICAZIONE DEL "PETITUM" - IRRILEVANZA - CONTENUTO DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE - REQUISITI.*

La riassunzione di una controversia di lavoro davanti al giudice di rinvio, ancorché - a norma dell'art. 125 disp. Att. Cod. proc. civ. in relazione agli artt. 392, 394 e 414 cod. proc. civ. - debba esser fatta con ricorso invece che con comparsa, non dà luogo ad un nuovo procedimento ma ad un giudizio che si configura come prosecuzione dei precedenti gradi di merito, restando altresì escluso, ai sensi delle stesse norme, che, ai fini della validità dell'atto riassuntivo, sia richiesta una specifica indicazione del petitum ed essendo invece sufficiente, a detti fini, che in tale atto siano richiamati il ricorso introduttivo del giudizio ed il contenuto del provvedimento in base al quale avviene la riassunzione. (V 5918/81, mass n 416681).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)