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Sez. 3, Sentenza n. 15295 del 30/10/2002 (Rv. 558095 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE | Formulazione da parte di rappresentante agente in nome e per conto del concedente - Ammissibilità - Forma - Incarico verbale - Sufficienza.
Stato
decisa il 2002-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558095-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE

In materia di contratti agrari, la contestazione degli inadempimenti al conduttore di fondo rustico ai sensi dell'art. 5 legge n. 203 del 1982, ben può essere formulata, in nome e per conto del concedente, da un rappresentante (nel caso, un legale) che sia stato dal concedente medesimo (anche) verbalmente incaricato.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 282 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 282 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)