diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5321 del 08/05/1993 (Rv. 482281 - 01)

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Contestazione | Proposito di proporre azione di risoluzione - Comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura - Inclusione nella contestazione dell'inadempimento ex art. 5 della legge n. 203 del 1982 - Onere del concedente - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482281-01

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Contestazione

La contestazione dell'inadempimento che il concedente di fondo rustico, ai sensi dell'art. 5 della legge 3 maggio 1982 n. 203, ha l'onere di comunicare all'affittuario prima del giudizio di risoluzione del contratto agrario per porlo in condizione di sanare l'inadempienza, non deve contenere anche la comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura ed ai rappresentanti delle associazioni di categoria del proposito di proporre azione di risoluzione, essendo, questo, un adempimento del diverso e successivo onere di promuovere il tentativo di conciliazione imposto dall'art. 46 della medesima legge.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)