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Sez. 1, Sentenza n. 49274 del 12/11/2004 Cc. (dep. 22/12/2004) Rv. 230703 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE | Dichiarazione - Omissione nel dispositivo del provvedimento che abbia motivato sul punto - Irregolarità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230703-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE

Non è causa di irregolarità del provvedimento del giudice (nella specie, ordinanza del tribunale di sorveglianza) la mancanza, nel dispositivo, della dichiarazione di manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale di una norma, pur esaminata in motivazione, con esposizione delle ragioni giustificative della mancata rimessione degli atti alla Corte costituzionale. (Fattispecie relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma sexies dell'art. 41 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione all'art. 111 Cost., nella quale la Corte ha rilevato che le disposizioni di una ordinanza emessa all'esito di camera di consiglio sono ricavabili dal complesso del provvedimento, costituito da motivazione e dispositivo, non avendo quest'ultimo autonoma rilevanza).

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)