Sez. 1, Sentenza n. 4974 del 13/07/1999 Cc. (dep. 13/09/1999) Rv. 214104 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE | Dichiarazione - Omissione nel dispositivo del provvedimento, che abbia motivato sul punto - Nullità - Esclusione - Fattispecie.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE
Non è causa di nullità del provvedimento del giudice (nella specie, ordinanza del tribunale della libertà) la mancanza, nel dispositivo, della dichiarazione di manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale di una norma, pur esaminata in motivazione, con esposizione delle ragioni giustificative della mancata rimessione degli atti alla Corte costituzionale. (Fattispecie relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)