Sez. 1, Sentenza n. 1753 del 28/06/1963 (Rv. 262691 - 01)
POSSESSO - BUONA O MALA FEDE - PRESUNZIONE DI BUONA FEDE E PROVA CONTRARIA - IRRILEVANZA DELLA BUONA FEDE DIPENDENTE DA COLPA GRAVE - PRINCIPI DI PORTATA GENERALE - APPLICAZIONE IN TEMA DI OPPONIBILITA DELLA SIMULAZIONE ALL'ACQUIRENTE DALLO APPARENTE TITOLARE.*
POSSESSO - BUONA O MALA FEDE - PRESUNZIONE DI BUONA FEDE E PROVA CONTRARIA - IRRILEVANZA DELLA BUONA FEDE DIPENDENTE DA COLPA GRAVE - PRINCIPI DI PORTATA GENERALE - APPLICAZIONE IN TEMA DI OPPONIBILITA DELLA SIMULAZIONE ALL'ACQUIRENTE DALLO APPARENTE TITOLARE.*
Mentre il primo comma dell'art 1147 cod civ costituisce una disposizione di specie, in quanto fissa direttamente la figura del possessore di buona fede, gli altri due commi dello stesso articolo dettano due principi ('la buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa gravè' 'la buona fede e presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquistò), che, pur ricollegandosi alla predetta figura, hanno, tuttavia, per la loro stessa ampia formulazione, carattere generale e ripetono la propria giustificazione, in relazione all'id quod plerumque accidit, dal principio generale della tutela delle situazioni giuridiche conseguenti alla cosiddetta 'apparenza del dirittò tutte le volte che tale apparenza non venga travolta da una specifica prova contraria. Il legislatore quando ha voluto dettare deviazioni dal principio generale della presunzione della buona fede, lo ha fatto con Disposizioni di specie (es art 534 in tema di acquisto a titolo oneroso dallo erede apparentè art 70 della legge fallimentare in tema di revocazione a danno dei terzi che hanno acquistato beni dal coniuge del fallito). Trattasi di norme speciali che ripetono la propria giustificazione da ragioni di politica legislativa inerenti a situazioni particolari (convenienza di una tutela particolarmente intesa dello status di erede effettivo e dei diritti che ne seguono nei confronti dei terzi, convenienza di una tutela, altrettanto intensa, delle ragioni dei creditori del fallito). Tali situazioni sono qualificate da una maggiore facilita, per il terzo acquirente, di fornire, attraverso circostanze positive, inerenti al proprio acquisto a non domino, la prova concreta della propria buona fede. Pertanto, al di fuori di tali norme, costituenti eccezioni che confermano la regola generale, vige il principio della presunzione della buona fede, che trova applicazione anche in materia di simulazione, per cui chi vuole opporre la simulazione deve fornire la prova della mala fede dell'acquirente dal titolare apparente ('a non dominò). (Conf 83/49).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1415
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)