Sez. 2, Sentenza n. 6651 del 30/03/2005 (Rv. 580030 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - IN GENERE | Rispetto ai terzi - Legittimazione del terzo a far valere la simulazione - Condizioni e limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - IN GENERE
L'art.1415 comma secondo cod. civ., legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente, peraltro, di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione. Non tutti i terzi, pertanto, sol perchè in rapporto con i simulanti, possono instare per l'accertamento della simulazione, dovendosi per converso riconoscere il relativo potere di azione e/o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto, con la conseguenza che non può ritenersi titolare della legittimazione "de qua" il terzo il quale la derivi (come nella specie) dall'eventuale accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento del contratto stesso proposta da una delle parti nei confronti dell'altra quando questa intenda far ricadere sul terzo le negative conseguenze risarcitorie che possano derivarle dalla risoluzione sulla base di un titolo che non si fondi sul contratto ma sul (presunto) comportamento illecito del terzo che avrebbe determinato l'inadempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)