Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29212 del 12/11/2019 (Rv. 655758 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Compenso del professionista - Liquidazione - Criteri ex art. 2233 c.c. - Discrezionalità del giudice - Esclusione relativamente alle tariffe fisse - Determinazione vincolante da parte del professionista - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
In tema di compenso del professionista, le tariffe obbligatorie che, ai sensi degli artt. 2233 c.c. e 636, comma 1, ultima parte c.p.c., escludono la discrezionalità del giudice sulla determinazione del concreto ammontare dei compensi sono solo quelle fisse e non quelle con determinazione del massimo e del minimo, le quali hanno la funzione di stabilire i limiti dell'autonomia privata nella determinazione del compenso dettando anche i criteri di liquidazione che, in mancanza di accordo, il giudice deve rispettare e non anche di attribuire al professionista l'unilaterale potestà di indicare il compenso dovuto e fissare, così, l'oggetto principale dell'obbligazione del proprio cliente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 636 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)