Sez. 2, Sentenza n. 9514 del 30/10/1996 (Rv. 500282 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Compenso del professionista - Liquidazione - Criteri ex art. 2233 cod. civ. - Discrezionalità del giudice - Esclusione relativamente alle tariffe fisse.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
L'art. 2233 cod. civ. pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai criteri di liquidazione del compenso spettante al professionista attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta tra le parti, in difetto alla tariffa o agli usi e in ulteriore subordine rimettendone la determinazione al giudice, previo parere (non vincolante) dell'Associazione professionale. Tuttavia, le tariffe che escludono la discrezionalità del giudice nella determinazione del concreto ammontare dei compensi sono soltanto quelle fisse (cosiddette tariffe obbligatorie) dato che solo queste sono idonee ad integrare direttamente il contratto, non quelle con determinazione del massimo e del minimo, le quali hanno solo la funzione di fissare i limiti dell'autonomia privata, senza pregiudizio del potere del giudice, nel rispetto dei limiti tariffari, di fissare discrezionalmente il compenso e non quella di riservare, entro tali limiti, la determinazione della somma dovuta dal cliente al professionista medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1374, Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)