Sez. 5, Sentenza n. 39401 del 18/09/2008 Ud. (dep. 21/10/2008) Rv. 241734 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | Prescrizione - Motivo concernente la pretesa violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. - Valutazione ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ
Sussistendo la causa di estinzione del reato della prescrizione, non è consentito al giudice esaminare il motivo di ricorso concernente la pretesa violazione del divieto di "bis in idem", ex art. 649 cod. proc. pen., ai sensi e per gli effetti dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto quest'ultima previsione - stabilendo che quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta - concerne solo le ipotesi di assoluzione con formula piena dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)