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Sez. 2, Sentenza n. 13448 del 16/12/2015 Ud. (dep. 05/04/2016) Rv. 266438 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Delitto di trasferimento fraudolento di valori - Beni non provenienti da delitto - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni - Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 7 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2015-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266438-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la "ratio" dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della citata norma, per violazione degli artt. 3 e 7 Cost., nella parte in cui non esclude la rilevanza penale dell'ipotesi in cui risulti la lecita provenienza dei beni fittiziamente intestati).

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1992 num. 356 art. 12 quinquies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)