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Sez. L, Sentenza n. 5240 del 13/06/1987 (Rv. 453830 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ESENZIONE DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE EX ART. 12 N. 2 LEGGE N. 164 DEL 1975 - CONDIZIONI - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - MALTEMPO - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453830-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ESENZIONE DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE EX ART. 12 N. 2 LEGGE N. 164 DEL 1975 - CONDIZIONI - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - MALTEMPO - RILEVANZA - LIMITI.*

L'esenzione prevista dall'art. 12 n. 2 della legge n. 164 del 1975 dal contributo addizionale posta a carico delle imprese che si avvalgono dell'intervento ordinario della cassa integrazione guadagni presuppone che la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia riferibile ad eventi non imputabili all'imprenditore ed estranei alla sua sfera anche sotto il profilo della prevedibilità e, quindi, ad accadimenti dovuti a causa di forza maggiore concretantesi in un fatto estraneo a qualunque intervento dell'imprenditore medesimo. Pertanto, in relazione alle imprese industriali, un fenomeno naturale quale il maltempo può dar titolo all'esonero del suddetto contributo addizionale solo quando - secondo la valutazione del giudice del merito, la quale, ove adeguatamente motivata, è incensurabile in Sede di legittimità - presenti i caratteri dell'evento oggettivamente non evitabile, tenendo conto dell'organizzazione specifica dell'impresa, della modalità di svolgimento dell'attività produttiva e della possibilità di impiegare le maestranze in lavorazioni diverse da quelle da svolgersi all'aperto. (Conf 862/85, mass n 439043).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)