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Sez. 2, Sentenza n. 7800 del 13/07/1991 (Rv. 473124 - 01)

Proprietà - Acquisto - A titolo originario - Accessione - Opere del terzo con materiali propri - Rimozione delle opere ("ius tollendi") | Decadenza - Eccezione relativa - Rapporti con la richiesta di pagamento dell'indennità.
Stato
decisa il 1991-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473124-01

Proprietà - Acquisto - A titolo originario - Accessione - Opere del terzo con materiali propri - Rimozione delle opere ("ius tollendi")

In tema di opera eseguita da un terzo con materiali propri su fondo altrui, l'eccezione di decadenza del proprietario del suolo dalla facoltà di optare per la demolizione dell'opera a spese del terzo, per decorso del termine semestrale di cui all'art. 936 ultimo comma cod. civ., non deve necessariamente correlarsi alla richiesta di pagamento dell'indennità prevista dal cit. art. 936 secondo comma, essendo il diritto di non essere costretto alla demolizione ed il diritto all'indennità riconosciuti per il soddisfacimento di interessi distinti, suscettibili di essere fatti valere nelle forme ed in termini diversi, con i rispettivi strumenti di tutela giudiziale (l'eccezione e la domanda).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)