diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7892 del 09/06/2000 (Rv. 537455 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - RIMOZIONE DELLE OPERE ("IUS TOLLENDI") | Diritto del proprietario ex art. 936 cod. civ. - Rapporti con l'azione di rivendica - Coesistenza delle due domande - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537455-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - RIMOZIONE DELLE OPERE ("IUS TOLLENDI")

L'azione di rivendicazione di una zona di terreno può coesistere con la domanda volta alla realizzazione dei diritti che, a norma dell'art. 936 cod. civ., spettano al proprietario rivendicante in ordine alle costruzioni fatte dal terzo sull'area rivendicata, e ciò anche quando la suddetta azione sia strumentale rispetto allo scopo di ritenere le costruzioni medesime o di obbligare colui che le ha eseguite a rimuoverle. La richiesta di demolizione delle costruzioni fatte sulla detta zona dal possessore (o dai suoi danti causa) costituisce, peraltro, rispetto all'azione di revindica, una domanda autonoma (diversamente dal caso in cui la stessa richiesta sia proposta in connessione con l'"actio negatoria servitutis"), poiché la rimozione delle opere eseguite dal terzo sulla cosa altrui con materiali propri è subordinata a particolari presupposti, la cui esistenza non consegue necessariamente all'accoglimento della domanda principale e non costituisce, inoltre, un elemento essenziale della concreta realizzazione dell'oggetto della revindica, rappresentato dall'accertamento della proprietà del rivendicante e dal rilascio del bene rivendicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)