diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5282 del 17/09/1980 (Rv. 409129 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA DI NOTEVOLE PARTE DELLA TERZA AFFITTATA - CONSEGUENTE RIDUZIONE DEL FONDO - MUTAMENTO DELL'ORIGINARIO RAPPORTO IN QUELLO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE URBANO - ESCLUSIONE - LIMITI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409129-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA DI NOTEVOLE PARTE DELLA TERZA AFFITTATA - CONSEGUENTE RIDUZIONE DEL FONDO - MUTAMENTO DELL'ORIGINARIO RAPPORTO IN QUELLO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE URBANO - ESCLUSIONE - LIMITI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PERSISTENZA.*

Nel caso in cui il fondo rustico oggetto del rapporto di affitto a coltivatore diretto si sia nel tempo ridotto, a seguito della vendita, da parte del concedente, di notevole parte della terra affittata, sicche il coltivatore sia rimasto soltanto nel godimento di una piccola estensione di terreno con annesso fabbricato, la modesta quantita del terreno e l'accessorieta di esso al fabbricato non sono sufficienti a far ritenere che, in ordine a tali beni residui, il rapporto abbia mutato l'originaria natura di affitto di fondo rustico in quella di locazione di immobile (urbano), con la conseguente esclusione del diritto di prelazione agraria di cui all'art 8 della legge n 590 del 1965, qualora non risulti un inequivoco accordo (novativo) in tal senso, in conseguenza della intenzione di entrambe le parti di estinguere il precedente rapporto di affitto per dar vita ad un rapporto di locazione di immobile urbano.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1253, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1321, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)