Sez. 3, Sentenza n. 4579 del 03/09/1985 (Rv. 442036 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - OGGETTO EX ART. 8, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - UNITÀ PODERALI - ESTREMI - TERRENO DESTINATO AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA - ESCLUSIONE - TERRENO COMPRENSIVO DI CASA COLONICA - DIRITTO DI PRELAZIONE LIMITATO AL FABBRICATO - INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - OGGETTO EX ART. 8, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - UNITÀ PODERALI - ESTREMI - TERRENO DESTINATO AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA - ESCLUSIONE - TERRENO COMPRENSIVO DI CASA COLONICA - DIRITTO DI PRELAZIONE LIMITATO AL FABBRICATO - INSUSSISTENZA.*
Il primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice) prevede, in favore dell'affittuario coltivatore diretto e degli altri soggetti indicati dalla norma, un diritto di prelazione che ha per oggetto una unità poderale intesa sia come estensione di terreno caratterizzata da una autonomia colturale sia come complesso unitario di terreno e casa colonica; tale diritto - che sussiste indipendentemente dall'ampiezza del terreno, sempreché esso sia tale da assicurare il mantenimento di una famiglia colonica - va escluso, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 citato, quando il terreno stesso abbia perduto la sua caratteristica agricola per essere stato destinato ad utilizzazione edilizia, senza che, ove si tratti di terreno comprensivo di casa colonica, possa configurarsi un diritto di prelazione limitato al fabbricato. (V 3438/81, mass n 414034; (mass 3438/81, mass n 414035; (V 5282/80, mass n 409129; (V 5282/80, mass n 409130; (V 969/80, mass n 404406; (V 126/74, mass n 367694).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)