Sez. 3, Sentenza n. 10061 del 13/07/1995 Ud. (dep. 30/09/1995) Rv. 203471 - 01
Edilizia - In genere | Lottizzazione abusiva cosiddetta negoziale - Acquirenti di lotti - Consapevolezza dell'abusività - Concorso nel reato - Sussistenza - Ragione.
Edilizia - In genere
Nel reato di lottizzazione abusiva cosiddetta negoziale sussiste il concorso degli acquirenti di lotti frazionati quando sia accertata la loro consapevolezza dell'abusività della lottizzazione operata dalla parte venditrice. Il reato in oggetto, invero, pur nella molteplicità di forme che esso può assumere in concreto, ha una struttura unitaria caratterizzata dall'intimo nesso causale che lega le condotte dei vari partecipi: la condotta dell'acquirente non configura, infatti, un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore (perché anzi contribuisce alla concreta attuazione del disegno criminoso di questi) né si tratta di una condotta che sarebbe stata possibile senza l'azione del venditore medesimo; attraverso l'acquisto consapevole di un lotto frazionato si manifesta altresì la volontà dell'acquirente di cooperare nel reato: non è necessario un previo concerto o un'azione concordata, essendo sufficiente, al contrario una semplice adesione di volontà quale assenso al disegno criminoso da altri concepito e ben ravvisabile in concreto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)