Sez. 1, Ordinanza n. 1506 del 01/10/1976 Cc. (dep. 27/01/1977) Rv. 135146 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - NUOVA NORMATIVA - DIFFERENZA RISPETTO AI CRITERI PRECEDENTI.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - NUOVA NORMATIVA - DIFFERENZA RISPETTO AI CRITERI PRECEDENTI.*
La differenza dei criteri di cui alla nuova normativa in tema di liberta provvisoria, rispetto a quelli tradizionali, sta nel fatto che questi comportavano una valutazione statica ed attuale delle qualita morali dell'imputato e delle circostanze del fatto, mentre ora tali elementi - precisati come personalita dell'imputato e gravita del reato - vanno presi in esame sotto un profilo finalistico, nella loro potenzialita di fattori criminogeni, per pervenire ad una prognosi di pericolosita proiettata verso il futuro in chiave di prevenzione sociale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)