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Sez. 3, Sentenza n. 7012 del 05/12/2017 Ud. (dep. 14/02/2018) Rv. 272579 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE | Rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato - Omessa riproposizione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - Successiva richiesta di giudizio abbreviato non condizionato - Deducibilità quale motivo di appello della mancata ammissione dell'integrazione probatoria - Esclusione - Sollecitazione dei poteri istruttori del giudice - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2017-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272579-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE

Qualora l'imputato, a seguito del rigetto da parte del g.u.p. della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, non riproponga tale richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell' art. 438, comma 6, cod. proc. pen.), ma chieda, invece, di definire il processo con giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)