Sez. 3, Sentenza n. 20262 del 18/03/2014 Ud. (dep. 15/05/2014) Rv. 259663 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE | Giudizio di appello - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Compatibilità con il rito abbreviato - Sussistenza - Diritto dell'imputato ad ottenere una integrazione probatoria - Esclusione - Mancato esercizio dei poteri officiosi da parte del giudice - Deducibilità del vizio - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE
In tema di giudizio abbreviato, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello (art. 603 cod. proc. pen.) è compatibile con il rito abbreviato "non condizionato", ma il mancato esercizio di poteri istruttori da parte del giudice, benché sollecitato dall'imputato, non costituisce vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., attesa la esclusione del diritto di chi ha optato per la definizione del processo nelle forme del procedimento speciale "allo stato degli atti" a richiedere alcuna integrazione probatoria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)