Sez. 2, Sentenza n. 3505 del 28/05/1980 (Rv. 407340 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA ED I VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEDUCIBILITA IN VIA DI ECCEZIONE - CONDIZIONI - LIMITI - EFFETTI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA ED I VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEDUCIBILITA IN VIA DI ECCEZIONE - CONDIZIONI - LIMITI - EFFETTI.*
Ove sia prescritta la relativa Azione per il decorso di due anni dalla consegna dell'opera, il diritto del committente alla garanzia per le difformita ed i vizi dell'opera ex art 1667 cod civ rimane tutelato solo nei limiti dell'ultimo comma della predetta norma, quando l'appaltatore abbia - in via principale o riconvenzionale - richiesto il pagamento del prezzo o di un suo residuo. Conseguentemente il committente puo far valere la predetta garanzia, sempre che le difformita ed i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna, ma al solo scopo di paralizzare la pretesa dell'appaltatore, non anche per ottenere l'attuazione della garanzia attraverso la condanna di quest'ultimo ad eliminare i vizi e le difformita ed a risarcire i danni arrecati.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)