Sez. L, Sentenza n. 3527 del 06/04/1998 (Rv. 514254 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO | Giudizio di appello - Immodificabilità del collegio giudicante - Decorrenza - Dall'inizio della discussione della causa - Antecedente sostituzione del relatore - Irrilevanza - Fattispecie relativa a causa lavoro.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO
Nel giudizio di appello (nella specie relativo ad una causa di lavoro), il principio della immodificabilità del collegio giudicante trova attuazione dal momento in cui ha inizio la discussione della causa e soltanto una eventuale successiva diversa composizione dell'organo decidente, e non la sostituzione del relatore per quell'udienza, può dar luogo a nullità della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)