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Sez. 3, Sentenza n. 8549 del 20/11/1987 (Rv. 456071 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - IMMODIFICABILITÀ DEL COLLEGIO GIUDICANTE - RIFERIMENTO ALL'INIZIO DELLA DISCUSSIONE DELLA CAUSA - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456071-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - IMMODIFICABILITÀ DEL COLLEGIO GIUDICANTE - RIFERIMENTO ALL'INIZIO DELLA DISCUSSIONE DELLA CAUSA - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*

Nel nuovo rito del lavoro, applicabile ai procedimenti in appello per la materia locatizia stante il richiamo operato dall'art. 51 della legge n. 392 del 1978, la fase di trattazione della causa resta concentrata nell'udienza di discussione, ove ai sensi dell'art. 437, primo comma, cod. proc. civ., il giudice incaricato fa la relazione della causa ed il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo. Ne consegue che in Sede di appello il principio della immodificabilità del collegio giudicante trova attuazione dal momento in cui ha inizio la discussione della causa e soltanto una eventuale successiva diversa composizione dell'organo decidente, e non la sostituzione del relatore e dell'altro componente dal collegio per quell'udienza, può dar luogo a nullità della sentenza. (V 3315/86, mass n 446291; (Conf 5737/86, mass n 448203; (Conf 1519/84, mass n 433604).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)