Sez. 1, Sentenza n. 19002 del 10/09/2014 (Rv. 631968 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE | Procedimento - Impugnazione - Appello - Rito camerale - Applicabilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 23 della legge 6 marzo 1987, n. 74, l'appello avverso le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica all'intero procedimento, dall'atto introduttivo - ricorso, anzichè citazione - alla decisione in camera di consiglio.
Riferimenti normativi: Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)