Sez. 1, Sentenza n. 17645 del 10/08/2007 (Rv. 598500 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE | Procedimento - Impugnazione - Appello - Rito camerale - Atto introduttivo del giudizio - Forma - Ricorso - Introduzione del giudizio con atto di citazione - Conseguenze - Validità - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE
Ai sensi dell'articolo 23 della legge 6 marzo 1987 n.74, l'appello avverso le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica all'intero procedimento, dall'atto introduttivo -ricorso, anziché citazione- alla decisione in camera di consiglio; detto atto introduttivo, con la forma del ricorso, deve essere depositato in cancelleria nel termine perentorio di cui agli art.325 e 327 cod. proc. civ., con la conseguenza che l'appello, che sia proposto con citazione, anziché con ricorso, può considerarsi tempestivo, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, solo se il relativo atto risulti depositato nel rispetto di tali termini.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)