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Sez. 2, Sentenza n. 3882 del 15/06/1981 (Rv. 414527 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUE - SPONDE, ARGINI, RIPE - RIMOZIONE DEGLI INGOMBRI - RIPARAZIONE - AZIONE RELATIVA - LEGITTIMATI PASSIVI.*
Stato
decisa il 1981-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414527-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUE - SPONDE, ARGINI, RIPE - RIMOZIONE DEGLI INGOMBRI - RIPARAZIONE - AZIONE RELATIVA - LEGITTIMATI PASSIVI.*

Poiche gli artt 915 e 916 cod civ prevedono a carico del solo proprietario del fondo, in cui esistono sponde od argini che servono di ritegno alle acque, in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero fossi od altri alvei ostruiti, l'Obbligo di provvedere, rispettivamente, alle necessarie riparazioni o ricostruzioni ed all'eliminazione dell'ostruzione ed il successivo art 917 dispone che, qualora la distruzione o l'ingombro derivino da colpa del suddetto, le spese di conservazione, costruzione o riparazione gravano in via esclusiva su di lui, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni, legittimato passivo rispetto all'Azione esperita dal vicino confinante ai sensi delle norme citate e il proprietario del fondo in questione, e non l'affittuario, soggetto unicamente, ricorrendone le condizioni, alla rivalsa nei confronti del proprietario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 915, Cod. Civ. art. 916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 917, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)