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Sez. 2, Sentenza n. 14664 del 03/06/2008 (Rv. 603500 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUE - SPONDE, ARGINI, RIPE - IN GENERE | Distruzione di argini e impedimento al flusso delle acque - Responsabilità di un unico proprietario - Conseguenze in tema di onere delle spese - Natura di fatto illecito - Sussistenza - Dolo o colpa - Necessità.
Stato
decisa il 2008-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603500-01

PROPRIETÀ - ACQUE - SPONDE, ARGINI, RIPE - IN GENERE

In base al disposto dell'art. 917, secondo comma, cod. civ., qualora la distruzione degli argini o l'impedimento al flusso delle acque sia dovuto all'opera di uno dei proprietari, le spese di riattamento dovranno essere sopportate soltanto da lui ed egli sarà tenuto anche al risarcimento dei danni secondo gli ordinari principi della responsabilità per fatto illecito, che non possono prescindere dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa, che deve sempre caratterizzare la condotta, commissiva o omissiva, del soggetto chiamato a risponderne.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 915, Cod. Civ. art. 916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 917, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)