Sez. 3, Sentenza n. 3214 del 10/11/1971 (Rv. 354629 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - LIMITI DI VALORE - SUPERAMENTO - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - MANCANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - IMPUGNABILITA EX NOVO IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - LIMITI DI VALORE - SUPERAMENTO - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - MANCANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - IMPUGNABILITA EX NOVO IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Non e rilevabile d'ufficio e tanto meno denunciabile per la prima volta in Sede di legittimita la eventuale inosservanza del limite di valore stabilito, per la prova testimoniale, dall'art 2721 cod civ; il quale limite, come gli altri limiti legali all'ammissibilita della prova per testi, non attinente all'ordine pubblico, ma dettato esclusivamente a tutela di interessi privatistici, deve essere fatto valere dalla parte interessata, in via di eccezione o di impugnazione, con la conseguenza che, in difetto, la prova raccolta resta definitivamente acquisita al processo. (V 3654'68, mass n 336937).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)