diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3654 del 05/11/1968 (Rv. 336937 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA - LIMITI DI VALORE - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO O DOPO L'ESPERIMENTO DELLA PROVA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336937-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA - LIMITI DI VALORE - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO O DOPO L'ESPERIMENTO DELLA PROVA - INAMMISSIBILITA.*

Le limitazioni poste dalla legge all'ammissibilita della prova testimoniale con gli artt 2721 e segg cod. civ. non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettate a tutela di interessi privatistici, onde la loro inosservanza non puo essere rilevata d'ufficio ne eccepita dalla controparte dopo l'espletamento della prova. Conforme alla sentenza 1429-66 massima n. 322840.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)