Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4959 del 27/02/2013 (Rv. 625400 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - VERIFICAZIONE | Creditore impugnante - Azioni esperibili - Revocatoria - Ammissibilità - Fondamento - Contestazione del titolo di prelazione di un credito - Inclusione - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - VERIFICAZIONE
Dal momento che il creditore che impugni lo stato passivo del fallimento può esercitare tutte le azioni volte ad escludere o postergare i crediti ammessi, ivi compresa l'azione revocatoria, in quanto portatore non solo del proprio interesse, ma anche di quello degli altri creditori, deve a maggior ragione essergli consentito, in sede di verifica, di contestare, eccependone la revocabilità, il titolo di prelazione di un credito di cui sia domandata l'insinuazione, e il giudice delegato è tenuto, ai sensi dell'art. 95 legge fall., a decidere su detta eccezione. (Nella specie, il giudice delegato aveva, sull'istanza del solo creditore, revocato l'atto costitutivo di ipoteca iscritta da soggetto privo di poteri ed in violazione del contraddittorio).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)