Sez. 1, Sentenza n. 5875 del 17/06/1994 (Rv. 487109 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - In genere | Atto costitutivo di ipoteca giudiziale - Deduzione a fondamento del credito di rimborso delle spese di iscrizione - Esclusione - Domanda di insinuazione soltanto in via chirografaria - Irrilevanza.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - In genere
L'atto costitutivo di ipoteca giudiziale, il quale sia revocabile ex art. 67 n. 4 legge fallimentare, è inopponibile alla massa non soltanto per quanto concerne l'effetto della prelazione ipotecaria, ma anche quando esso sia invocato a fondamento del credito di rimborso delle spese di iscrizione. L'esclusione di tale credito può essere effettuata dal giudice delegato in sede di verifica dei crediti, anche se il creditore ne abbia chiesto l'insinuazione soltanto in via chirografaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2846, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)