Sez. U, Sentenza n. 29316 del 26/02/2015 Ud. (dep. 09/07/2015) Rv. 264263 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Nozione legale di stupefacente - Conseguenze - Rilevanza penale delle sole sostanze inserite negli appositi elenchi - Struttura dell'illecito penale di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - Norma penale parzialmente in bianco - Rispetto del principio di legalità - Fondamento.
STUPEFACENTI - IN GENERE
Nell'attuale ordinamento penale vige una nozione legale di stupefacente per cui sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione soltanto le sostanze specificamente indicate negli elenchi appositamente predisposti, i quali, adottati con atti di natura amministrativa in attuazione delle direttive espresse dalla disciplina legale, integrano il precetto penale di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, costruito con struttura di norma parzialmente in bianco. (In motivazione la Suprema Corte ha affermato la piena aderenza al principio di legalità di tale disposizione, poichè è la legge che indica, con idonea specificazione, i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorità amministrativa.)
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)