Sez. 1, Sentenza n. 2515 del 16/03/1994 (Rv. 485749 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento - Impugnazione - Condizioni | Pubblico Ministero - Poteri - Esercizio dell'azione e proposizione dell'impugnazione - Inammissibilità - Domande, nuove o riconvenzionali - Proposizione - Inammissibilità.
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento - Impugnazione - Condizioni
Nell'impugnazione del riconoscimento di figlio naturale, l'espressione "chiunque vi abbia interesse", usata dall'art. 263 cod. civ. per indicare i soggetti che vi sono legittimati, non può ritenersi comprensiva del P.M., essendo essa riferibile ai soli soggetti privati che abbiano un interesse individuale qualificato (concreto, attuale e legittimo) sul piano del diritto sostanziale, di carattere patrimoniale o morale, all'essere o al non essere dello "status", del rapporto, dell'atto dedotto in giudizio (ad es. gli eredi e i parenti di chi risulti il genitore legittimo o l'autore del riconoscimento, colui che allega di essere il vero genitore ecc.), con la conseguenza che trova applicazione, in mancanza di una deroga esplicita, la regola generale prevista dall'art. 70 n. 3 cod. proc. civ., secondo la quale nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone il P.M. deve (soltanto) intervenire sotto pena di nullità, e non può, quindi, (anche) esercitare l'azione e proporre impugnazione, senza neppure essere legittimato a proporre domande nuove o riconvenzionali, che comportino l'obbligo ex art. 292 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 248, Cod. Civ. art. 263 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 70 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)