Sez. 1, Ordinanza n. 6167 del 27/04/2002 (Rv. 554035 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Procedimenti unilaterali di volontaria giurisdizione - Inesistenza di un "parte" cui notificare il ricorso - Conseguenze - Mancata notifica al pubblico ministero - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Il principio secondo il quale la notificazione, pur in assenza di un'espressa previsione, è requisito ordinario di ammissibilità del ricorso per cassazione (instaurandosi solo per effetto di essa il rapporto processuale, presupposto per l'esercizio dell'attività giurisdizionale) si applica soltanto con riferimento ad un giudizio contenzioso, o, quantomeno, ad un procedimento con pluralità di parti, non risultando, per converso, utilizzabile qualora ricorra una fattispecie procedimentale di volontaria giurisdizione nella quale non sia individuabile un interesse diverso da quello attribuito alla cura del soggetto istante, non esistendo, in tal caso, un'"altra parte" cui notificare il ricorso (nella specie, procedimento relativo alla richiesta di autorizzazione al compimento di atti di disposizione di beni costituiti in fondo patrimoniale per i bisogni di una famiglia composta, tra gli altri, da figli minori), e non potendosi, in tali procedimenti, legittimamente qualificarsi "parte" il pubblico ministero, qualora egli debba essere, sì, sentito (nella specie, ex art. 32 d.a.c.c.), ma non disponga, poi, di poteri di azione o di impugnazione del provvedimento conclusivo della procedura camerale.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)