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Sez. L, Sentenza n. 5049 del 04/09/1981 (Rv. 415832 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DIRITTO ALLA QUALIFICA ED ALLA RETRIBUZIONE CORRISPONDENTI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415832-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DIRITTO ALLA QUALIFICA ED ALLA RETRIBUZIONE CORRISPONDENTI - CONDIZIONI.*

L'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che ha modificato l'art. 2103 cod. civ., ha inteso adeguare la situazione formale a quella reale, attribuendo al lavoratore che, ad onta della sua qualifica e della relativa retribuzione, venga utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e meritevoli di miglior compenso, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed a conseguire, quindi, la qualifica corrispondente, a condizione, peraltro, che l'assegnazione al lavoro superiore sia stata piena, nel senso che abbia comportato anche l'assunzione di quella responsabilità e l'Esercizio di quella autonomia che sono proprie della qualifica stessa. (V. 86/77, mass. N. 383591; (Conf. 4662/78, mass. N. 394336).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)