Sez. L, Sentenza n. 86 del 10/01/1977 (Rv. 383591 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RELATIVA RETRIBUZIONE E QUALIFICA - DIRITTO DEL LAVORATORE - PATTUIZIONI RIDUTTIVE - DEFICIENZE DI SPECIFICHE ABILITAZIONI - IRRILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RELATIVA RETRIBUZIONE E QUALIFICA - DIRITTO DEL LAVORATORE - PATTUIZIONI RIDUTTIVE - DEFICIENZE DI SPECIFICHE ABILITAZIONI - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Le modifiche apportate all'art 2103 cod civ dall'art 13 della legge n 300 del 1970 ha eliminato una difformita - pregiudizievole per il lavoratore - tra situazione formale e situazione reale, adeguando la prima alla seconda, attribuendo al lavoratore che, a onta della sua qualifica e della relativa retribuzione, venga utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e meritevoli di migliore compenso, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attivita svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attivita ed a conseguire, quindi, la qualifica corrispondente, con l'unica eccezione nell'ipotesi che tale situazione sia stata determinata dalla temporanea sostituzione di un lavoratore assente, con diritto alla conservazione del posto. Da cio consegue la irrilevanza sia di eventuali pattuizioni delle parti dirette a ridurre o a condizionare la portata della norma, sia della deficienza nel lavoratore di specifici titoli di investitura o di abilitazione all'Esercizio delle mansioni delle quali vien chiesta l'assegnazione definitiva, purche, beninteso, titoli o abilitazioni non siano richiesti dalla legge, ad esempio, mediante il sistema dell'iscrizione ad appositi albi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)