Sez. L, Sentenza n. 3886 del 18/06/1980 (Rv. 407768 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - RINVIO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE ALLE NORME CONTRATTUALI COLLETTIVE E LEGISLATIVE IN VIGORE PER ALTRI DIPENDENTI DELLE STESSE AZIENDE - CONDIZIONI DI RECEPIBILITA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI RINVIO - ISTITUTO DELLA PROMOZIONE AUTOMATICA PREVISTO PER GLI IMPIEGATI ED OPERAI DELLE AZIENDE INDUSTRIALI - MANCATA PREVISIONE PER I DIRIGENTI - APPLICABILITA PER RELATIONEM DEL PREDETTO ISTITUTO ANTERIORMENTE ALLA LEGGE N 300 DEL 1970 - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - RINVIO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE ALLE NORME CONTRATTUALI COLLETTIVE E LEGISLATIVE IN VIGORE PER ALTRI DIPENDENTI DELLE STESSE AZIENDE - CONDIZIONI DI RECEPIBILITA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI RINVIO - ISTITUTO DELLA PROMOZIONE AUTOMATICA PREVISTO PER GLI IMPIEGATI ED OPERAI DELLE AZIENDE INDUSTRIALI - MANCATA PREVISIONE PER I DIRIGENTI - APPLICABILITA PER RELATIONEM DEL PREDETTO ISTITUTO ANTERIORMENTE ALLA LEGGE N 300 DEL 1970 - ESCLUSIONE.*
Il rinvio operato dalla contrattazione collettiva per i dirigenti di aziende, per quanto non previsto, alle norme contrattuali collettive e legislative in vigore per altri dipendenti delle stesse aziende, resta soggetto, quanto alla recepibilita della contrattazione collettiva di rinvio, alla sussistenza del duplice essenziale requisito della fungibilita degli istituti e della compatibilita dell'assetto positivo con il contenuto delle prestazioni dirigenziali. Conseguentemente, la mancata previsione, nonostante il rinvio operato dall'art 15 del CCNL del 31 dicembre 1948 per i dirigenti di aziende industriali, dell'istituto della promozione automatica non puo essere colmata, per il periodo anteriore alla vigenza dell'art 13 della legge 20 maggio 1970 n 300, con applicazione per relationem delle clausole, che prevedono tale automatismo, contenute nei contratti collettivi dei dipendenti (impiegati ed operai) di aziende industriali, ostandovi sia l'autonomia delle rispettive aree, nonche la particolare figura del dirigente disciplinata come un'unica categoria senza alcuna vicenda evolutiva del rapporto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 31/12/1948 num. 15, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)