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Sez. L, Sentenza n. 14604 del 20/11/2001 (Rv. 550408 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE | Questione di legittimità costituzionale dell'art. 379, ultimo comma, cod. proc. civ. nella parte relativa alla facoltà degli avvocati delle parti di replicare alle conclusioni del pubblico ministero non oralmente ma solo con osservazioni scritte - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2001-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550408-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 379, ultimo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui consente agli avvocati delle parti di replicare alle conclusioni del pubblico ministero non oralmente ma solo con osservazioni scritte. Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, infatti, vertendo la discussione solo sulle difese già proposte, le parti, e perciò anche il pubblico ministero, non possono portare alla cognizione del giudice fatti e motivi nuovi e diversi da quelli già trattati sicché le conclusioni motivate del pubblico ministero, così come le difese svolte dagli avvocati delle parti, hanno una funzione semplicemente illustrativa delle posizioni già assunte negli atti precedenti, secondo uno schema nel quale il principio del contraddittorio è pienamente rispettato (v. Corte Cost., sent. n. 403 del 1999).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 379 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)