Sez. L, Sentenza n. 15902 del 16/12/2000 (Rv. 542702 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE | Osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero - Contenuto ed estensione - Ampia contestazione delle difese della controparte - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE
Nel giudizio di cassazione, la facoltà degli avvocati delle parti di presentare in udienza alla Corte "brevi" osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero, a norma dell'art. 379, comma terzo, cod. proc. civ., non vale a giustificare la presentazione di un testo difensivo il quale per la sua lunghezza ed il suo contenuto di contestazione delle tesi difensive dell'avversario lasci configurare l'elusione del termine fissato dall'art. 378 per il deposito di memorie di parte in cancelleria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)