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Sez. L, Sentenza n. 4754 del 17/04/1992 (Rv. 476883 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | In tema di qualifiche e di inquadramento dei lavoratori - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'art. 6 c.c.n.l. 1 luglio 1975 per i dipendenti d'imprese di assicurazione.
Stato
decisa il 1992-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476883-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle disposizioni collettive in tema di qualifiche e d'inquadramento dei lavoratori e censurabile in sede di legittimità per vizi di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C., cassando l'impugnata sentenza, che aveva escluso il diritto del lavoratore alla qualifica di funzionario nonché a quella - inferiore - di capoufficio, ha censurato quest' ultima statuizione, osservando, in particolare, che, ai sensi dell' art. 6 del c.c.n.l. 1 luglio 1975 per i dipendenti di imprese di assicurazione, i liquidatori sinistri dei rami danni, titolari di zona, vanno inseriti "almeno" in prima cat. A e, quindi, ove ricorra il "quid pluris" della preposizione formale o di fatto e della supremazia gerarchica, con relativa autonomia e responsabilità, all'inquadramento nell'ambito del personale con grado, come capoufficio o vice capoufficio, od equiparati.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)