Sez. 6, Sentenza n. 3728 del 27/09/1995 Cc. (dep. 18/10/1995) Rv. 202730 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - In genere. | Dati indicati e valutati nel provvedimento impositivo - Mancato contestazione specifica degli stessi ad opera dell'impugnante - Ritenuta loro decisività da parte del giudice del riesame - Relativo richiamo nella decisione di quest'ultimo - Sufficienze - Sussistenza - Necessità di ulteriore motivazione - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - In genere.
Se la richiesta di riesame può essere generica - essendo consentito all'istante di specificarla nell'udienza dinanzi al Tribunale e se il riesame costituisce mezzo totalmente devolutivo - ben potendo il giudice decidere in senso favorevole all'indagato anche per motivi diversi rispetto a quelli enunciati dal medesimo e ben potendo confermare il provvedimento sottoposto al suo esame anche in base a dati differenti da quelli in esso indicati -, deve comunque riconoscersi che detto giudice, qualora ritenga decisivi proprio quegli elementi indicati e valutati dal G.I.P. e non oggetto di precise contestazioni, neppure successive all'istanza, ben possa richiamare e ribadire gli stessi come idonei o legittimare la misura imposta. Quanto sopra è reso evidente dalla considerazione che la necessità di ricorrere ad altri differenti elementi si palesa solo nell'ipotesi in cui quelli posti a fondamento dell'impugnata ordinanza siano ritenuti inidonei; d'altro canto l'obbligo di ulteriore motivazione sussiste unicamente a fronte di argomentazioni difensive dirette ed inficiare la valenza dei già valutati dati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)