Sez. 4, Sentenza n. 2967 del 14/11/1997 Cc. (dep. 30/12/1997) Rv. 209411 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Effetto devolutivo parziale -Divieto di "reformatio in peius" - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie: conferma del provvedimento per motivi diversi da quelli dell'autorità procedente).
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
Il riesame delle misure cautelari non è soggetto al vincolo del principio "tantum devolutum quantum appellatum" e, di conseguenza, neppure al divieto di "reformatio in peius", potendo il Tribunale confermare, ai sensi dell'art. 309, comma 9, il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli del primo giudice. (Fattispecie in cui il Tribunale aveva confermato la misura cautelare a motivo delle esigenze di tutela della collettività, a differenza del Gip che l'aveva motivata con esigenze istruttorie)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)