Sez. L, Sentenza n. 5479 del 05/04/2012 (Rv. 622262 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione di inabilità - Requisito reddituale - Reddito della casa di abitazione - Computo - Esclusione - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di pensione di inabilità, ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione, in quanto l'art. 12 della legge n. 118 del 1971, rinvia per le condizioni economiche, all'art. 26 della legge n. 153 del 1969, che, per la pensione sociale, esclude dal computo il reddito della casa di abitazione. Nè rileva, in senso contrario, la previsione di cui all'art. 2 del d.m. n. 553 del 1992, che impone, ai fini assistenziali, la denuncia dei redditi "al lordo degli oneri deducibili", in quanto la casa di abitazione, non costituisce, a tal scopo, un onere deducibile, ma una voce di reddito.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Decr. Minist. Interno 31/10/1992 num. 553 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)