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Sez. L, Sentenza n. 11729 del 11/11/1995 (Rv. 494619 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Credito per rivalutazione - Credito previdenziale - Regime attinente al termine prescrizionale - Estensibilità - Durata quinquennale per i ratei già liquidati e posti in pagamento ma non riscossi - Durata decennale per i ratei scaduti ma non ancora liquidati né posti in pagamento - Rilevanza rispettiva - Sentenza costituzionale n. 283 del 1989 - Portata.
Stato
decisa il 1995-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494619-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

A seguito della sentenza della Corte costituzionale 12 aprile 1991 n. 156 - che ha esteso ai crediti previdenziali la disciplina della rivalutazione automatica del credito di cui all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. (sia pure con decorrenza dal momento del verificarsi delle condizioni legali di responsabilità dell'ente debitore, vale a dire dalla data di rigetto della domanda di pensione ovvero dal centoventesimo giorno successivo alla sua presentazione) - la rivalutazione monetaria afferente ai crediti previdenziali, così come quella relativa ai crediti di lavoro, costituisce una componente fluttuante del complessivo credito cui attiene, partecipando alla natura dello stesso; ne consegue che il credito per rivalutazione monetaria soggiace al medesimo regime del credito previdenziale al quale accede anche per quanto attiene la disciplina del termine prescrizionale, il quale ha durata quinquennale, ai sensi dell'art. 129 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936 n. 1155, per quanto concerne i ratei già liquidati e posti in pagamento dall'Istituto erogante, ma non riscossi dall'assicurato, mentre ha durata decennale, ai sensi dell'art. 2946 cod. civ., nel caso di ratei di pensione scaduti ma non ancora liquidati né posti in pagamento, atteso che con sentenza della Corte costituzionale 25 maggio 1989 n. 283 è stato dichiarato illegittimo l'art. 11 della legge 11 marzo 1988 n. 67 a norma del quale la prescrizione quinquennale di cui al citato art. 129 doveva applicarsi anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)