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Sez. L, Sentenza n. 829 del 29/01/1991 (Rv. 470696 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Dei ratei di pensione | Prescrizione quinquennale - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470696-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Dei ratei di pensione

A seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale (sentenza Corte Cost. n. 283 del 1989) dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988 n. 67, relativo all'interpretazione autentica del primo comma dell'art. 129 del r.d. legge 4 ottobre 1935 n. 1827, la prescrizione quinquennale, prevista da quest'ultima norma, è applicabile limitatamente ai casi di versamenti periodici di pensione già liquidata e posti in pagamento, e non anche ai casi (che rimangono invece soggetti a prescrizione decennale) di prestazioni pensionistiche per le quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di liquidazione (o riliquidazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)