Sez. 1, Ordinanza n. 198 del 04/02/1969 Cc. (dep. 07/03/1969) Rv. 110595 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE -FORMA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE(TASSATIVITA) - INTERPRETAZIONE DEL GRAVAME DIFFORME DALLA DICHIARAZIONE - ILLEGITTIMITA -FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE -FORMA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE(TASSATIVITA) - INTERPRETAZIONE DEL GRAVAME DIFFORME DALLA DICHIARAZIONE - ILLEGITTIMITA -FATTISPECIE.*
Per il principio di tassativita dei mezzi di impugnazione e preclusa ogni interpretazione del gravame che non sia conforme alla letterale formulazione della relativa dichiarazione, ondeil G iudice deve attenersi esclusivamente alla qualificazione formale precisata dal soggetto legittimato. Ne consegue che l'incidente di esecuzione proposto avverso una ordinanza dichiarativa di inammissibilita dell'impugnazione non e qualificabile come ricorso per Cassazione e dev'essere di conseguenza dichiarato inammissibile. (V.109581, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)