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Sez. 2, Sentenza n. 5206 del 26/08/1986 (Rv. 447809 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI RESPINTE O COMUNQUE DISATTESE DAL PRIMO GIUDICE - RIPROPOSIZIONE ESPRESSA - NECESSITÀ - RICHIAMO ALLE DIFESE SVOLTE IN PRIMO GRADO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1986-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447809-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI RESPINTE O COMUNQUE DISATTESE DAL PRIMO GIUDICE - RIPROPOSIZIONE ESPRESSA - NECESSITÀ - RICHIAMO ALLE DIFESE SVOLTE IN PRIMO GRADO - SUFFICIENZA.*

Ove la parte vittoriosa in primo grado non riproponga espressamente in appello le eccezioni respinte o comunque disattese dal primo giudice - per il che non è sufficiente un generico richiamo alle difese svolte in primo grado - le stesse si intendono rinunciate, con la conseguenza che il giudice dell'appello non può prenderle in esame e che non sono più riproponibili nell'ulteriore corso del giudizio. (Conf 5118/85, mass n 442433; (Conf 432/79, mass n 396553; (Conf 2635/74, mass n 371091).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)