Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15960 del 28/07/2015 (Rv. 636148 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Decadenza dall'azione dell'Amministrazione finanziaria - Agevolazioni per l'acquisto della cosiddetta "prima casa" - Decadenza dell'acquirente - Avviso di liquidazione - Termine triennale di decadenza dell'Amministrazione - Decorrenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE
L'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa a carico del compratore di un immobile abitativo che abbia indebitamente goduto del trattamento agevolato di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 168 del 1982, è soggetto a termine triennale di decadenza, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, a partire dalla data in cui può essere emesso e, cioè, già dal giorno della registrazione dell'atto se il beneficio non spettava ed il contribuente ne ha goduto in base ad una falsa dichiarazione o, in caso contrario, dal giorno in cui i suoi presupposti sono venuti meno o divenuti irrealizzabili. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto decorrere il termine "de quo" dalla data della domanda di variazione catastale presentata dal contribuente, senza verificare se già dal contratto di compravendita o dai suoi allegati risultasse il superamento, ai fini dell'agevolazione, dei limiti di superficie dell'immobile).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 74, Legge 22/04/1982 num. 168 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)