diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2275 del 30/01/2017 (Rv. 643147 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Decadenza dall’azione dell’Amministrazione finanziaria – Agevolazioni per l’acquisto della cd. “prima casa” – Decadenza dell’acquirente – Avviso di liquidazione – Termine triennale di decadenza dell’Amministrazione – Decorrenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643147-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE

In tema d'imposta di registro, l’avviso di liquidazione con aliquota ordinaria e soprattassa a carico del compratore di un immobile abitativo che abbia indebitamente goduto del trattamento agevolato di cui all’art. 1, comma 6, della l. n. 168 del 1982, è soggetto a termine triennale di decadenza, ai sensi dell’art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, che decorre dalla data in cui l'atto impositivo può essere emesso, e, cioè, dallo stesso giorno della registrazione del contratto, se il beneficio già originariamente non spettava per falsa dichiarazione del contribuente o per l’enunciazione, nel contratto stesso, del proposito di utilizzare il bene direttamente a fini abitativi, smentito da circostanze in atto, mentre, solo se detto proposito, inizialmente attuabile, sia rimasto successivamente ineseguito e sia divenuto irrealizzabile, il "dies a quo" coincide con il giorno in cui si è verificata tale situazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato l’appello dell'Amministrazione che aveva ritenuto l’avviso tempestivo, nonostante fosse decorso oltre un triennio dalla registrazione del contratto con cui il contribuente aveva acquistato l’immobile, dichiarandone mendacemente l’utilizzo a fini abitativi, ma rivendendolo il medesimo giorno).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2, Legge 22/04/1982 num. 168 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)