Sez. 2 - , Sentenza n. 14273 del 24/05/2019 (Rv. 654184 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER TUBI - IN GENERE | Distanze per impianti dal fondo contiguo - Art. 889, comma 2, c.c.- Tubi d'acqua pura o lurida - Presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER TUBI - IN GENERE
In tema di distanze per impianti dal fondo contiguo, la disposizione dell'art. 889, comma 2 c.c., secondo cui per i tubi d'acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i canali di gronda) e loro diramazioni deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)